
Il 3 marzo 2005, l’autorità per la privacy ha emanato un provvedimento (G.U. n. 64 del 18/03/05) che, rifacendosi al codice per la tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003), conferma e rafforza le “Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica” (provvedimento del 12/2/2004) cui dovranno attenersi i candidati e i partiti durante le campagne elettorali. In virtù di queste norme, i cosiddetti “santini”, ovvero le cartoline di propaganda che gli elettori si ritrovano nella cassetta della posta, a partire dal 30 giugno 2005 devono essere distribuite previo obbligatorio consenso dei destinatari. Ove non fosse stato richiesto il consenso, o non fosse da parte del candidato o organismo politico stata data informazione sulle finalità di utilizzo dei dati o alla richiesta dell’interessato non venisse fornito un riscontro idoneo,il mio consiglio è quello di rivolgersi all’autorità giudiziaria o di presentare reclamo al Garante per la privacy.

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